CCNL BancariCapitolo V: Doveri e diritti del personale, provvedimenti disciplinariArt. 47 – Responsabilità civile verso terzi

Art. 47 – Responsabilità civile verso terzi

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In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e delle altre lavoratrici/lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo.

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