CCNL BancariCapitolo VI: Trattamento economicoArt. 56 – Politiche commerciali

Art. 56 – Politiche commerciali

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Comma 1

Le Parti confermano la rilevanza dei principi definiti nel Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno 2004 (in appendice n. 7), che qui si intende integralmente richiamato.

Comma 2

Conseguentemente, le Parti convengono che le aziende pongano in essere – nel perseguire i propri obiettivi di risultato economico – misure idonee a:

  • favorire il rispetto di valori etici fondamentali quali la dignità, la responsabilità, la fiducia, l’integrità e la trasparenza;
  • promuovere comportamenti coerenti con i principi sopra richiamati in riferimento alle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo delle politiche commerciali adottate, anche attraverso un’adeguata attività di informazione, formazione e sensibilizzazione;
  • ricondurre ai predetti valori eventuali comportamenti difformi.

Comma 3

A tali principi, considerando anche il chiarimento a verbale in calce all’art. 54, dovranno ispirarsi le politiche commerciali delle imprese che applicano il presente contratto, anche in riferimento al profilo di coerenza necessario tra le stesse e le specificità della clientela di riferimento, prestando anche attenzione al clima aziendale.

Comma 4

Le Parti confermano che l’Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro è parte integrante del presente contratto collettivo na­zionale di lavoro ed è riportato all’art. 56 bis che segue ai fini dell’unitaria applicazione.

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