CCNL BancariCapitolo XII: Quadri direttiviArt. 88 – Fungibilità – Sostituzioni

Art. 88 – Fungibilità – Sostituzioni

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Comma 1

In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti, si conferma la piena fungibilità nell’ambito della categoria dei quadri direttivi tra il 1° ed il 4° livello retributivo.

Comma 2

L’assegnazione della lavoratrice/lavoratore alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 6 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratrici/lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Comma 3

Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente ai sensi dei precedenti comma, l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente la lavoratrice/lavoratore è stato chiamato ad esplicare.

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