Preavviso (all. 6)

Comma 1

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a) dell’art. 82, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:

a) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO SPETTANTE IN MISURA MASSIMAb) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO SPETTANTE IN MISURA INFERIORE ALLA MASSIMAc) ASSENZA DI TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO
Quadri direttivi4 mesitrattamento sub c) ridotto del 25%5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore ½ mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi
3a area professionale2 mesitrattamento sub c) ridotto del 25%½ mensilità per ogni anno, con il minimo di 2 e con il massimo di 8 mensilità
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) *45 giornitrattamento sub c) ridotto del 25%⅓ di mensilità per ogni anno, con il minimo di 1 e ½ e con il massimo di 6 mensilità

Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore, questi è esonerato dall’obbligo del preavviso.

Comma 2

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell’art. 82, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:

Livellia) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVOb) ASSENZA DI TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO
Quadri direttivi4 mesicon anzianità non superiore a 5 anni4 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni5 mensilità
con anzianità superiore a 10 anni6 mensilità
3a area professionale2 mesicon anzianità non superiore a 5 anni2 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni3 mensilità
con anzianità superiore a 10 anni4 mensilità
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) *45 giornicon anzianità non superiore a 5 anni1 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni2 mensilità
con anzianità superiore a 10 anni3 mensilità

Comma 3

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell’art. 82, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:

Quadri direttivicon anzianità non superiore a 5 anni5 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni6 mensilità
con anzianità da 10 a 15 anni7 mensilità
con anzianità superiore a 15 anni8 mensilità
3a area professionalecon anzianità non superiore a 5 anni3 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni4 mensilità
con anzianità da 10 a 15 anni5 mensilità
con anzianità superiore a 15 anni6 mensilità
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) *con anzianità non superiore a 5 anni2 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni2 ¼ mensilità
con anzianità da 10 a 15 anni3 mensilità
con anzianità superiore a 15 anni4 mensilità

Comma 4

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g) dell’art. 82, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:

Livellia) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVOb) ASSENZA DI TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO
Quadri direttivi5 mesicon anzianità non superiore a 6 anni5 mensilità
per ogni anno successivo½ mensilità con un massimo di altre 5 mensilità
3a area professionale3 mesicon anzianità non superiore a 5 anni2 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni3 mensilità
con anzianità superiore a 10 anni4 mensilità
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) *2 mesi e ½con anzianità non superiore a 5 anni1 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni2 mensilità
con anzianità superiore a 10 anni3 mensilità

Ai fini della presente tabella:

  • si considera l’anzianità di effettivo servizio della lavoratrice/lavoratore;
  • per trattamento di previdenza “aziendale migliorativo” si intende quello per il quale la lavoratrice/lavoratore venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.

* Per lavoratrici/lavoratori già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3° livello retributivo della 2° area professionale trova applicazione il comma 4 della Norma di raccordo in calce all’art. 96.