CCNL BancariCapitolo XIII: Aree professionaliArt. 104 – Orario settimanale

Art. 104 – Orario settimanale

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Comma 1

L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui agli art. 3 e art. 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.

Comma 2

A far tempo dal 1° gennaio 2000, la lavora­trice/lavoratore all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per:

  • fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
  • continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).

Comma 2 bis

A far tempo dal 1° luglio 2024 alla lavoratrice/lavoratore viene riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’orario settimanale di lavoro di 30 minuti. Pertanto l’orario settimanale sarà distribuito su 37 ore.

Comma 3

La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.

Comma 4

L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:

  • su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
  • dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
  • comprendente la domenica;
  • in turni;
  • di cui all’art. 105, comma 4.

Comma 5

Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.

Comma 6

A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene ricono­sciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascuna lavoratrice/lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.

Comma 7

Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 105 – per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.

Comma 8

In via transitoria, per gli anni 2012-2026 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2.

Analoga riduzione si applica nei confronti delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all’art. 37, comma 16, lett. d), del presente contratto.

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