CCNL BancariCapitolo XIII: Aree professionaliArt. 103 – Retribuzione in caso di inquadramento superiore

Art. 103 – Retribuzione in caso di inquadramento superiore

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Comma 1

In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3a area professionale, al 1° o al 2° livello dei quadri direttivi, nonché dell’appartenente all’Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) di cui all’art. 96 al 1° livello retributivo della 3a area professionale, all’interessato vengono attribuiti:

  • a) lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito;
  • lo stesso numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare maturati all’atto del passaggio, nelle misure previste per il nuovo inquadramento.

Comma 2

Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal comma 1, all’interessato vengono attribuiti:

  • a) lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito;
  • b) un numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare – nelle misure previste per il nuovo inquadramento – per un importo che risulti complessivamente il più vicino alla cifra che l’interessato ha maturato globalmente allo stesso titolo nell’inquadramento precedente.

Comma 3

Nei casi di passaggi di cui al comma 1 alla lavoratrice/lavoratore che fruisca prima del passaggio di un numero di scatti superiore all’anzianità di servizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme contrattuali o regolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni di cui al primo comma si applica quanto previsto dal comma 2.

Comma 4

In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti di anzianità da riconoscere all’interessato non deve, comunque, superare quello spettante alle lavoratrici/lavoratori del livello nel quale il medesimo viene inquadrato e che abbiano – in applicazione della disciplina collettiva di cui al comma precedente – pari anzianità di servizio e convenzionale. Resta, altresì, fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianità viene riconosciuta l’anzianità già maturata, a tali fini, nel livello di provenienza.

Comma 5

L’eventuale maggiore retribuzione già percepita dalla lavoratrice/lavoratore, rispetto al trattamento determinato secondo le norme di cui ai comma precedenti, viene mantenuta come assegno “ad personam” assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o passaggi di livello retributivo.

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