CCNL BancariCapitolo V: Doveri e diritti del personale, provvedimenti disciplinariArt. 45 – Lavoratrice/lavoratore sottoposto a procedimento penale

Art. 45 – Lavoratrice/lavoratore sottoposto a procedimento penale

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La lavoratrice/lavoratore il quale venga a conoscenza, per atto dell’autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l’azione penale per reato che comporti l’applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all’impresa.

Analogo obbligo incombe sulla lavoratrice/lavoratore che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.

Qualora l’impresa in relazione a quanto previsto dall’art. 82, lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto alla lavoratrice/lavoratore interessato.

L’impresa può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio della lavoratrice/lavoratore interessato per motivi cautelari.

L’allontanamento dal servizio per motivi caute­lari viene reso noto per iscritto alla lavoratrice/lavoratore interessato e può essere mantenuto dall’impresa per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

L’impresa è tenuta ad effettuare un colloquio su richiesta della lavoratrice/lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari a seguito di procedimento penale per fatti estranei all’attività lavorativa, nel rispetto del quadro normativo vigente.

La circostanza che la lavoratrice/lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall’impresa, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal comma 2.

La lavoratrice/lavoratore allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.

Anche durante il periodo di allontanamento della lavoratrice/lavoratore dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l’impresa che per la lavoratrice/lavoratore medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all’art. 82.

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