Per il periodo di vigenza del presente contratto trovano applicazione, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, le tabelle in allegato n. 2.
Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (all. n. 3).
Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.
A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell’Istituto Nazionale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.
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La struttura della retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2000 è stata improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma è stata realizzata “a costo zero”, tanto per quel che concerne gli effetti nazio nali, quanto per gli effetti aziendali, prevedendo una struttura articolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è stato ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di settore (misura utilizzata per la c.d. impresa tipo per il personale delle quattro aree professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi 3° e 4° livello).
Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali, le misure di cui sopra sono state conservate aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del contratto nazionale 11 luglio 1999, previo ricalcolo dell’importo annuale delle quote stesse con criteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote, denominate “ex premio di rendimento”:
- non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;
- sono riconosciute anche al personale assunto dopo il 1° novembre 1999 dalle imprese che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti di detto personale nonché delle lavoratrici/lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993;
- non sono erogate in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo.
NORMA TRANSITORIA
Alle lavoratrici/lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, ivi compresi gli apprendisti, in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, compete un importo denominato “Integrazione ex F.O.C. 2019” a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto e fino al termine del periodo di corresponsione del livello retributivo di inserimento professionale di cui all’art. 46 del CCNL 31 marzo 2015.
L’integrazione ex F.O.C. 2019″ è pari, per tredici mensilità, a:
- euro 225,91 lordi mensili;
- euro 90,62 lordi mensili, fino al 18° mese di servizio effettivo in apprendistato, per gli apprendisti che, alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, abbiano prestato servizio effettivo per un periodo inferiore a 18 mesi; decorso il 18° mese di servizio effettivo in apprendistato, all’apprendista spetta l’importo di cui all’alinea che precede.
Tale importo:
- non è computato ai fini degli istituti contrattuali nazionali e di ogni altro trattamento aziendale, fatti salvi gli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare;
- compete pro quota, secondo i criteri comunemente utilizzati, in relazione al minor servizio retribuito con livello retributivo di inserimento professionale e/o alla corresponsione del medesimo in misura ridotta.
A fronte dell’erogazione dell’importo a titolo di “Integrazione ex F.O.C. 2019”, il F.O.C. riconosce all’azienda le seguenti prestazioni:
- 3.930,15 euro annui per ciascuna lavoratrice/lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato;
- 3.499,32 euro annui per gli apprendisti che abbiano prestato servizio effettivo per un periodo superiore a 18 mesi;
- 1.403,69 euro annui, fino al 18° mese di servizio effettivo in apprendistato, per gli apprendisti che abbiano prestato servizio effettivo per un periodo inferiore a 18 mesi; decorso il 18° mese di servizio effettivo in apprendistato, spetta l’importo di cui alla lettera b) che precede.
Le prestazioni di cui al comma che precede sono determinate tenendo conto dell’importo “Integrazione ex F.O.C. 2019” di cui al comma 2, dei connessi oneri di legge e degli effetti sul trattamento di fine rapporto.
Ai fini della previdenza complementare, in considerazione dell’abrogazione dell’art. 46, CCNL 31 marzo 2015, le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere, nei confronti delle lavoratrici/lavoratori di cui alla presente norma transitoria che siano iscritti a forme di previdenza complementare aziendale, la contribuzione datoriale in base all’aliquota ordinaria prevista per il personale con le medesime caratteristiche.
Ove tale aliquota ordinaria risulti pari o superiore al 4%, le imprese interessate dovranno darne comunicazione – unitamente ai conseguenti oneri – al F.O.C. che provvederà a integrare le prestazioni di cui al comma 4 che precede.
Detti importi sono riproporzionati nei casi di cui al comma 3, secondo alinea, della presente norma transitoria e sono ridotti degli eventuali minori oneri sostenuti dall’azienda, ivi compresi quelli che la stessa ha titolo di porre a carico e/o recuperare da soggetti terzi.
A tali fini, l’impresa è tenuta a comunicare al F.O.C. la fruizione di eventuali sgravi contributivi/indennità connessi all’assunzione delle lavoratrici/lavoratori interessati.
Ai fini della corresponsione delle prestazioni di cui al comma 4 della presente norma transitoria, si applica – per quanto compatibile – quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del verbale di accordo 25 novembre 2015 (in appendice n. 10).
Per coloro che erano destinatari del livello retributivo di inserimento professionale anche al 31 marzo 2015, gli importi di cui all’art. 1, comma 2 e art. 2, comma 1, 1° e 3° alinea del verbale di accordo 25 novembre 2015 si sommano, rispettivamente, ai corrispondenti importi di cui al presente articolo.
