CCNL BancariCapitolo XI: Risoluzione del rapporto di lavoroArt. 86 – Trattamento di fine rapporto

Art. 86 – Trattamento di fine rapporto

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Comma 1

La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.

Comma 2

Per le aree professionali:

  • stipendio;
  • scatti di anzianità;
  • importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da
  • assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all’art. 28 del CCNL 8 dicembre 2007;
  • assegno di cui all’art. 103, ultimo comma;
  • indennità di rischio;
  • indennità per lavori svolti in locali sotterranei;
  • concorso spese tranviarie;
  • indennità di cui all’art. 105, 3° comma;
  • indennità di turno diurno;
  • assegni di cui all’art. 114;
  • eventuale ex premio di rendimento aziendale.

Comma 3

Per i quadri direttivi:

  • stipendio;
  • tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l’indennità di rischio.

Comma 4

Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli art. 74 e art. 93 o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione.

Comma 5

Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l’art. 45 del predetto CCNL.

Nota transitoria

La base di calcolo di cui all’art. 86, comma 6, del CCNL 19 dicembre 2019 trova applicazione sino al 30 giugno 2023.

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