Comma 1
Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, alla lavoratrice/lavoratore compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, anche per i periodi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio).
Comma 2
Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza.
Comma 3
Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
Comma 4
Le lavoratrici/lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che – nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere – facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.
Comma 5
In occasione della paternità, ai lavoratori spettano 7 giorni di permesso retribuito fruibili fino al 5° mese dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento del figlio. Tale dotazione è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali quantitativi di permessi analoghi previsti da specifiche norme di legge.
Comma 6
Compatibilmente con le esigenze di servizio, l’impresa può accordare durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici/lavoratori che ne facciano richiesta, una riduzione della durata dell’intervallo di cui all’art. 108, fermo quanto previsto dalla legge in materia di pause.
