CCNL BancariCapitolo VIII: Politiche sociali, di salute e di sicurezzaArt. 67 – Assistenza sanitaria

Art. 67 – Assistenza sanitaria

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Comma 1

Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.

Comma 2

Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del CCNL 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.

Comma 3

I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.

Comma 4

Data la loro natura, le somme destinate ad in­terventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.

Comma 5

Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del CCNL ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.

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