Comma 1
Le Parti convengono di unificare la 1° e la 2° area professionale previste dal CCNL 31 marzo 2015 in un livello retributivo cui sono correlati i seguenti importi:
- stipendio mensile: 2.042,47 euro;
- scatto di anzianità: 29,07 euro;
- importo ex ristrutturazione tabellare: 5,59 euro.
Comma 2
Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, le attività di cui alle declaratorie e ai relativi profili professionali esemplificativi degli artt. 91 e 92 del CCNL 31 marzo 2015.
NORMA DI RACCORDO
Le lavoratrici/lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL, inquadrati nella 1a e 2a area professionale di cui agli artt. 91 e 92 del CCNL 31 marzo 2015, sono automaticamente inseriti nel predetto livello retributivo.
Le lavoratrici/lavoratori già inquadrati nel 3° livello retributivo della 2a area professionale di cui all’art. 92 del CCNL 31 marzo 2015, conservano sotto forma di “Integrazione stipendio ex CCNL 2019”, non riassorbibile in caso di futuri incrementi retributivi, la differenza di trattamento economico relativa alla voce stipendio e, eventualmente, alla voce scatti di anzianità/importo ex ristrutturazione tabellare.
Per le lavoratrici/lavoratori già inquadrati nella 1a area professionale di cui all’art. 91 o al 1° livello retributivo della 2a area professionale di cui all’art. 92 del CCNL 31 marzo 2015, la nuova voce stipendio assorbirà fino a concorrenza l’importo maturato a titolo scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale residuo inferiore all’importo intero di uno “scatto di anzianità” ed “importo ex ristrutturazione tabellare” verrà conservato a titolo di “integrazione scatti di anzianità” ed assorbito a seguito della maturazione del successivo scatto.
Per le lavoratrici/lavoratori già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3° livello retributivo della 2a area professionale, continuano a trovare applicazione le relative seguenti previsioni del CCNL del 31 marzo 2015: art. 35, comma 16; art. 97, comma 1; allegato n. 6; allegato n. 7.
