CCNL BancariCapitolo XIII: Aree professionaliArt. 99 – Scatti di anzianità

Art. 99 – Scatti di anzianità

Riassumi con AI

Apri l'articolo nella tua IA preferita per riassumerlo, esplorarlo e salvarlo per dopo.

Comma 1

A far tempo dal 1° novembre 1999 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.

Comma 2

Per il personale in servizio al 19 dicembre 1994 resta confermato il numero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo massimo di 8 (v. tabella retributiva in all. n. 2).

Comma 3

Nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 luglio 2014 non matura l’anzianità delle lavoratrici/lavoratori ai fini degli scatti di anzianità e dell’importo ex ristrutturazione tabellare.

Risorse utili:

Risorse PDF
Consulta e scarica il CCNL e gli altri documenti

Cerca nel CCNL