CCNL BancariCapitolo XIII: Aree professionaliArt. 101 – Rotazioni

Art. 101 – Rotazioni

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Comma 1

Le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 3a area professionale, anche al fine di favorire l’accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per le lavoratrici/lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e) dell’allegato n. 5) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.

Comma 2

La Direzione aziendale accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l’interessato anche nell’ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, succursale).

Comma 3

Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, l’interessato può chiedere alla Direzione aziendale competente che gli vengano forniti motivati chiarimenti.

Comma 4

Le lavoratrici/lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta.

Comma 5

L’impresa è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato nella 3a area professionale del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante.

Comma 6

Le domande sono accolte secondo l’ordine di presentazione.

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