CCNL BancariCapitolo XIII: Aree professionaliArt. 111 – Riposo settimanale – Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività

Art. 111 – Riposo settimanale – Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività

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Comma 1

Alla lavoratrice/lavoratore che presta lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale ( domenica od altro giorno prestabilito) spetta un riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Comma 2

Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso sottoindicato.

Comma 3

Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo dà diritto – oltre al riposo compensativo – ad un compenso pari alla paga oraria calcolata come all’art. 110, maggiorata del 25% salvo, per le lavoratrici/lavo­ratori inquadrati nell’Area unificata (ex 1a e 2a area pro­fessionale) che svolgono attività di cui all’art. 92, comma 3 (limitatamente al personale adibito a mansioni di commesso), del CCNL 31 marzo 2015, quanto previsto dall’art. 113, comma 12.

Comma 4

Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica, nei casi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale, alla lavo­ratrice/lavoratore spetta un compenso pari al 20% della paga oraria.

Comma 5

Nei casi di prestazione in giorni festivi infraset­timanali, la lavoratrice/lavoratore può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso pari alla paga oraria, calcolato come all’art. 110, maggiorata del 30%.

Comma 6

Nei giorni semifestivi – fermo quant’altro previ­sto dal presente contratto in materia di orari di lavoro e di sportello – la prestazione di lavoro non può superare le 5 ore ad eccezione del personale di custodia e addetto alla guardiania diurna o notturna.

Le prestazioni compiute oltre le 5 ore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate con una indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.

Comma 7

Nei giorni semifestivi l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.

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