CCNL BancariCapitolo XIII: Aree professionaliArt. 113 – Ausiliari – Vigilanza e custodia

Art. 113 – Ausiliari – Vigilanza e custodia

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Comma 1

In deroga alle disposizioni che precedono in tema di orari di lavoro e relativi trattamenti indennitari, l’orario di lavoro giornaliero delle lavoratrici/lavoratori inquadrati nell’Area unificata (ex 1° 2° area professionale) che svolgono attività di cui all’art. 91 del CCNL 31 marzo 2015, nonché di coloro che sono addetti a mansioni operaie di cui all’art. 92 del CCNL 31 marzo 2015 viene normalmente ripartito in due periodi determinati dall’impresa in rapporto alle esigenze del servizio.

Tuttavia per speciali servizi, d’intesa con gli organismi sindacali aziendali, l’orario può essere suddiviso in tre periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.

Comma 2

Tra la fine dell’ultimo periodo di lavoro e l’inizio del primo periodo del giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.

Comma 3

Il comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla guardiania diurna, i guardiani notturni e gli addetti alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli.

Comma 4

Il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e i guardiani notturni – i quali osservano comunque l’orario di cui all’art. 104, comma 1 (fatte salve le riduzioni d’orario di cui all’art. 104, comma 2 e 6) – osserva un orario giornaliero massimo di ore 10.30.

Comma 5

Al personale di cui al comma 1, che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, è corrisposto uno speciale compenso nelle misure indicate in allegato (all. n. 3).

Comma 6

Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza, a svolgere i servizi di pulizia ed accessori dei quali può essere incaricato il guardiano.

Comma 7

Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell’orario di lavoro è regolata dalle stesse norme previste per il guardiano sostituito.

Comma 8

In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno – entro il limite delle ore 8.30 per notte – spetta il compenso indicato in allegato (all. n. 3).

Comma 9

Il personale addetto a mansioni operaie è, di norma, escluso dai predetti servizi.

Comma 10

Le lavoratrici/lavoratori inquadrati nell’Area unificata (ex 1 a e 2a area professionale) che svolgono attività di cui all’art. 92, comma 3, del CCNL 31 marzo 2015 (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell’impresa.

Comma 11

Al predetto personale adibito a turno alla cu­stodia diurna nella giornata di sabato – ovvero di lunedì, nei casi in cui l’orario settimanale sia distribuito dal martedì al sabato – è corrisposto, per tale servizio, che non può durare per più di ore 8.30, il compenso indicato in allegato (all. n. 3).

Comma 12

Il predetto personale adibito a turno alla vigi­lanza diurna nei locali dell’impresa in giornata destinata al riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all’art. 110.

Comma 13

Il medesimo personale può anche venir adibito al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell’impresa in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi 3 mesi di assenza.

Comma 14

Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva da parte delle suddette lavoratrici/lavoratori.

Comma 15

I servizi di pernottamento e di vigilanza not­turna prestati dalle medesime lavoratrici/lavoratori in base ai precedenti comma non devono in nessun caso superare le ore 8.30 per notte.

Comma 16

Per detti servizi vengono corrisposti per cia­scuna notte i compensi indicati in allegato (all. n. 3).

Comma 17

Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza (escluso, quindi, il caso dì solo pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.

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