CCNL BancariCapitolo IV: Politiche attive per l'occupazioneArt. 36 – Somministrazione di lavoro

Art. 36 – Somministrazione di lavoro

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Comma 1

Il numero delle lavoratrici/lavoratori con­ contratto di somministrazione a tempo determinato utilizzati dall’impresa non può superare il 5% del personale dipendente dall’impresa medesima con contratto a tempo indeterminato.

La predetta percentuale è pari all’8% per le imprese che occupino fino a 1.500 dipendenti con­ contratto a tempo indeterminato.

Comma 2

Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, le Parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione alle lavoratrici/lavoratori interessati di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all’andamento economico dell’impresa (premio aziendale o premio variabile di risultato).

Comma 3

Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 81 del 2015, i prestatori di lavoro interessati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.

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