CCNL BancariCapitolo IV: Politiche attive per l'occupazioneArt. 40 – Periodo di prova

Art. 40 – Periodo di prova

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L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi (30 giorni per il personale inquadrato nell’Area unificata – ex 1a e 2a area professionale – che svolge attività di cui all’art. 91 del CCNL 31 marzo 2015, nonché per il personale addetto a mansioni operaie).

Alla lavoratrice/lavoratore in prova si applicano le disposizioni del presente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti.

Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere senza preavviso.

Nel caso di recesso ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore, devono essere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l’eventuale frazione dello stesso. Nell’ipotesi di recesso ad iniziativa dell’impresa dette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso.

Compiuto il periodo di prova, il personale si in­tende confermato in servizio.

Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa ovvero presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari), per almeno tre mesi.

Non è ammessa  l’assunzione  di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.

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