CCNL BancariCapitolo VIII: Politiche sociali, di salute e di sicurezzaArt. 73 – Iniziative sociali

Art. 73 – Iniziative sociali

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VOLONTARIATO

Comma 1

Considerato il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le imprese favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra citata legge, nella fruizione – su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio – delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal contratto nazio­ nale.

TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE DONNE E DEGLI UOMINI E UNIONI DI FATTO

Comma 2

Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 29 maggio 1990, della Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, della Comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 relativa al quinquennio 2001-2005, nonché dei principi contenuti nel Trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per l’Eu­ropa, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.

Comma 3

Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:

  • comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
  • altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
  • qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.

Comma 4

In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.

Comma 5

Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all’emanazione dei provvedimenti di legge in materia.

Comma 6

Con riferimento all’impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono – considerato il carattere non settoriale della tematica – di seguire con attenzione l’evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.

RISPETTO DELLE CONVINZIONI RELIGIOSE

Comma 7

Le imprese cureranno, nell’applicazione delle norme del presente contratto in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto delle lavoratrici/lavoratori che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

MOBILITÀ NELLE AREE URBANE

Comma 8

Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la materia alla luce della complessiva normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 229, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, e del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 12 maggio 2021.

INCLUSIONE E PROVVIDENZE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Le Parti riconoscono il valore dell’inclusione delle diversità e confermano l’impegno a sviluppare politiche di sostegno a favore delle persone in condizione di diversa abilità. A tal fine le Parti invitano le Aziende a favorire l’adozione di una organizzazione aziendale “disability friendly”, anche eliminando ostacoli e barriere architettoniche in caso di ristrutturazioni.

Comma 9

Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico – secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari – che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di € 103,29.

Comma 10

Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea certificazione medica attestante, per l’anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.

Comma 11

Nell’ambito delle misure organizzative di sostegno, le imprese comunicheranno al proprio interno le figure competenti per la gestione del tema, quale ad esempio il disability manager.

Comma 12

Le imprese garantiscono un’adeguata dotazione di postazioni e di presidi a supporto.

Comma 13

Le imprese, nel corso di un incontro, informano gli organismi sindacali aziendali circa le azioni poste in essere con riferimento alle previsioni del presente paragrafo e sugli sviluppi delle iniziative eventualmente condivise. Tale informativa può essere resa nell’ambito di quanto previsto dall’art. 13, lett. D).

UNIONI CIVILI

Comma 14

Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, si con­ siderano integralmente e, ad ogni conseguente effetto, le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.

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