CCNL BancariCapitolo VIII: Politiche sociali, di salute e di sicurezzaArt. 61 – Banca del tempo

Art. 61 – Banca del tempo

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Comma 1

È volontà comune delle Parti valorizzare iniziative che coniughino la conciliazione tra tempi di vita e lavoro e la solidarietà sociale, in particolare a favore delle lavoratrici/lavoratori che, per motivazioni differenti, necessitano di sostegno e supporto in maniera più intensa in determinati momenti della loro vita.

Comma 2

A tal fine, le Parti – alla luce delle previsioni di cui all’art. 24 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, nonché delle positive esperienze realizzate nel settore – de­ finiscono le seguenti linee guida per l’istituzione della “Banca del tempo” nelle aziende/gruppi che non si siano già dotati di una propria regolamentazione.

Comma 3

La “Banca del tempo” costituisce un bacino annuale di ore di assenza retribuita a favore delle lavoratrici/lavoratori che, per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità di un’ulteriore dotazione di permessi.

Comma 4

La “Banca del tempo” è alimentata tramite il versamento volontario da parte delle lavoratrici/lavoratori di giornate di ferie dell’anno di competenza eccedenti i limiti di legge, di permessi ex festività e banca delle ore nonché di eventuali ulteriori permessi contrattuali e potrà altresì essere integrata da ulteriori dotazioni a carico delle Aziende, sulla base di quanto definito negli Accordi aziendali e di gruppo.

Comma 5

La donazione di ferie e/o permessi da parte delle lavoratrici/lavoratori a favore della “Banca del tempo” avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti e indiretti, di qualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivanti da legge/contratto in capo alle lavoratrici/lavoratori donanti.

Comma 6

Le dotazioni della “Banca del tempo” vengono messe a disposizione delle lavoratrici/lavoratori richiedenti secondo criteri di priorità che tengono conto della rilevanza delle situazioni personali e/o familiari nonché nel rispetto di limiti individuali di fruizione definiti negli accordi aziendali e di gruppo.

Comma 7

Le dotazioni della “Banca del tempo” hanno na­tura esclusiva di permesso retribuito e non possono in nessun caso dar luogo a monetizzazione alcuna.

Comma 8

Le predette dotazioni scadranno il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Comma 9

La richiesta da parte delle lavoratrici/lavoratori di fruizione dei permessi “Banca del tempo” potrà avvenire, di norma, subordinatamente all’esaurimento delle proprie dotazioni personali di assenza a qualsiasi titolo spettanti, nonché dietro presentazione di adeguata documentazione attestante i motivi della richiesta, nel rispetto della normativa in tema di privacy.

Comma 10

La fruizione dei permessi “Banca del tempo” potrà avvenire – salvo diverse previsioni contenute negli accordi aziendali/di gruppo – a giornate intere, mezze giornate nonché per frazioni orarie, di norma non inferiori a 60 minuti.

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