CCNL BancariCapitolo VIII: Politiche sociali, di salute e di sicurezzaArt. 60 – Permessi per motivi personali o familiari – Aspettativa non retribuita – Congedo matrimoniale

Art. 60 – Permessi per motivi personali o familiari – Aspettativa non retribuita – Congedo matrimoniale

Riassumi con AI

Apri l'articolo nella tua IA preferita per riassumerlo, esplorarlo e salvarlo per dopo.

Comma 1

Le assenze per brevi permessi retribuiti che l’impresa concede per giustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie annuali.

Comma 2

Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l’impresa può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se – e per quale durata – debba corrispondere il trattamento economico.

Comma 3

L’impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce alla lavoratrice/lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali e per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi del comma 1 dell’art. 73 del presente contratto, fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.

Comma 4

Ai fini dell’applicazione dell’aspettativa non re­tribuita di cui sopra, le imprese accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e gli otto anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.

Comma 5

Le imprese valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.

Comma 6

In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.

Comma 7

I 3 giorni di permesso di cui all’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, spettano alle lavoratrici/lavoratori anche in caso di ricovero del figlio o del coniuge o del genitore, limitatamente ai giorni di effettivo ricovero.

Comma 8

Le imprese valuteranno con particolare atten­zione, ai fini della concessione di permessi, periodi di congedo, aspettativa non retribuita di cui al presente

articolo, le situazioni familiari che comportino la necessità di assistenza di figli in condizioni di disagio (es.: bullismo, tossicodipendenza, anoressia/bulimia).

Comma 9

I permessi per l’assistenza ai figli affetti da patologie legate all’apprendimento (BES con certificazione pubblica, tra cui DSA) accordati durante l’anno scolastico ai sensi di quanto previsto all’appendice n. 4, sono retribuiti.

RACCOMANDAZIONI DELLE PARTI

Le Parti raccomandano alle imprese di favorire la fruizione delle flessibilità previste dal presente articolo e dall’art. 112 da parte delle lavoratrici/lavoratori che prestano assistenza a familiari ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Le Parti raccomandano alle imprese, ai fini della concessione di permessi o periodi di congedo di cui al presente articolo, di valutare con particolare attenzione le esigenze connesse ai percorsi di adozione (inclusa la fase di riconoscimento dell’idoneità), affido e tutela di minori.

Risorse utili:

Risorse PDF
Consulta e scarica il CCNL e gli altri documenti

Cerca nel CCNL