CCNL BancariCapitolo X: Addestramento, formazione, criteri di sviluppo professionale e di carriera, valutazione dei lavoratoriArt. 78 – Sviluppo professionale e di carriera

Art. 78 – Sviluppo professionale e di carriera

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Comma 1

Le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per le lavoratrici/lavoratori e per l’efficienza e la competitività delle imprese bancarie.

Comma 2

Pertanto le imprese si impegnano a valorizzare e sviluppare le capacità professionali, evitando ogni discriminazione diretta o indiretta che possa incidere sulle progressioni di carriera, secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive delle imprese stesse, tenendo anche conto dell’evoluzione delle tecnologie, soprattutto informatiche, e dei bisogni formativi del personale.

Comma 3

Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tra­mite:

  • a) una formazione adeguata;
  • b) l’esperienza pratica di lavoro;
  • c) la mobilità su diverse posizioni di lavoro.

Comma 4

Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti professionali connessi al differente inquadramento del personale e in connessione alla valutazione professionale del personale concorre allo sviluppo di carriera del personale stesso.

Comma 5

In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane l’impresa può prevedere, informandone gli organismi sindacali, percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedano sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.

Comma 6

Lo sviluppo professionale per gli appartenenti alla 3a area professionale e per i quadri direttivi si realizza con i criteri riportati nelle rispettive parti speciali.

Comma 7

Le Parti si danno atto che, fermo quanto previsto all’art. 63 in tema di reinserimento di lavoratrici/lavoratori assenti per maternità, l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia non pregiudica lo sviluppo professionale degli stessi.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti si danno atto che, ai fini dell’esperienza pratica di lavoro di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, ivi inclusa quella utile per i percorsi professionali ove definiti:

  • i periodi di congedo parentale (già astensione facolta­tiva) sono utili per un massimo di 5 mesi;
  • il cumulo dei medesimi periodi di congedo parentale con i congedi di maternità non può comunque essere utile per più del 50% del periodo di esperienza pratica di lavoro eventualmente previsto.

RACCOMANDAZIONE

Le Parti raccomandano alle imprese di rafforzare modalità di sviluppo idonee a promuovere le pari opportunità di genere in tutta l’organizzazione aziendale, anche al fine di diffondere la piena ed effettiva partecipazione femminile con particolare riferimento alle posizioni più elevate.

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