CCNL BancariCapitolo X: Addestramento, formazione, criteri di sviluppo professionale e di carriera, valutazione dei lavoratoriArt. 81 – Coinvolgimento sindacale

Art. 81 – Coinvolgimento sindacale

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Comma 1

L’impresa, anche su richiesta degli organismi sindacali aziendali, comunica agli stessi – nel corso di un apposito incontro – gli indirizzi, i principi e i criteri che si intendono adottare per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso.

Comma 2

Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e proposte nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui al comma che precede, fermo restando che al termine della procedura stessa l’impresa rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l’impresa intendesse apportare successivamente.

Comma 3

L’impresa, al termine della procedura, porta a conoscenza delle lavoratrici/lavoratori indirizzi, principi e criteri di cui sopra.

Comma 4

Le Parti aziendali concordano le modalità di ve­rifica per l’applicazione dei principi e criteri suindicati.

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