Comma 1
Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
Comma 2
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare alla lavoratrice/lavoratore adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
Comma 3
Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
Comma 4
In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e e) dell’art. 82, spetta alla lavoratrice/lavoratore un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
Comma 5
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte della lavoratrice/lavoratore (art. 82, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
Comma 6
Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente alle lavoratrici/lavoratori in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai CCNL 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
