CCNL BancariCapitolo IV: Politiche attive per l'occupazioneArt. 34 – Fondo per l’occupazione

Art. 34 – Fondo per l’occupazione

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Comma 1

Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, le Parti stipulanti il presente contratto convengono di istituire un Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito, con l’intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.

Comma 2

La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente bilaterale nazionale Enbicredito.

Comma 3

Considerati i positivi risultati ottenuti dal Fondo per l’occupazione, le modalità di funzionamento – incluso quanto previsto con il verbale di accordo 29 gennaio 2018 (in appendice n. 10) – e di finanziamento dello stesso sono prorogate sino alla data di scadenza del presente CCNL, fermo l’espletamento delle residue attività connesse all’operatività del Fondo.

Comma 4

Il Fondo sarà alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2022, salvo proroga concordata dalle Parti, dai contributi dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del presente contratto, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.

Comma 5

Il contributo dei dipendenti è fissato nella mi­sura di una giornata lavorativa annua pro capite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 104, comma 2, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 59.

Comma 6

A far tempo dal 1° gennaio 2024, il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo di 3 anni – e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo – un importo annuo pari a 3.500 euro per ciascuna lavoratrice/lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • giovani disoccupati fino a 36 anni di età;
  • disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratrici/lavoratori in mobilità;
  • donne;
  • persone con disabilità;
  • lavoratrici/lavoratori nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.

Nel caso di cui al penultimo alinea, il predetto importo annuo è maggiorato del 20% mentre nel caso di cui all’ultimo alinea, il predetto importo annuo è pari a 4.500 euro, maggiorato di ulteriori 1.000 euro annui nel caso in cui la sede di lavoro della lavoratrice/lavoratore sia nella stessa Provincia di residenza.

Comma 7

L’importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o stabilizzazione di lavoratrici/lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione).

Comma 8

L’importo di cui al comma 6 verrà erogato dal Fondo direttamente all’impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte della lavoratrice/lavoratore assunto.

Comma 9

Allo scopo di favorire incrementi di occupazione stabile, il F.O.C. erogherà per ogni assunzione/stabilizzazione a tempo indeterminato che incrementi il numero delle lavoratrici/lavoratori a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio di ciascun anno, un importo pari a 3.500 euro; l’importo è erogato alle imprese ed è condizionato alla non attivazione di riduzioni di organico e all’assenza successivi all’assunzione; tale prestazione è aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 6.

Comma 10

La durata della prestazione di cui all’art. 2, comma 1, del Verbale di accordo 29 gennaio 2018 è elevata ad un periodo massimo di 18 mesi. Tale previsione trova applicazione con riguardo ai soggetti che, alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, siano destinatari dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà ovvero della prestazione di cui al citato art. 2, del Verbale di accordo 29 gennaio 2018 o lo divengano successivamente.

Comma 11

Nelle ipotesi di cui all’art. 12, comma 7, del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, relative ai casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell’attività non sia disposta o sia cessata, il F.O.C. può provvedere – nei casi di impossibilità da parte dell’impresa – a finanziare quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 12, con riferimento ai programmi di supporto alla ricollocazione professionale di cui al citato art. 12, comma 1, lett. b). Per la prestazione di cui al presente comma le Parti convengono di destinare 200.000 euro delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.

Comma 12

Nei casi di c.d. staffetta generazionale prevista nell’ambito del Fondo di Solidarietà ed il cui regolamento le Parti si impegnano ad adeguare, il F.O.C. garantisce, tramite il datore di lavoro, alla lavoratrice/lavoratore interessato da una riduzione dell’orario di lavoro, un importo pari al 250/o della retribuzione persa (calcolato secondo il comune criterio: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).

Tale prestazione è riconosciuta fino alla maturazione del primo requisito di pensione anticipata o di vecchiaia e comunque per un periodo massimo di 36 mesi; la prestazione è da riproporzionare in caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per frazioni di anno.

Al fine di garantire alla lavoratrice/lavoratore la prestazione di cui al presente comma, il F.O.C. eroga al datore di lavoro un importo determinato tenendo conto degli oneri contributivi dovuti sul predetto importo. Il F.O.C. rimborsa altresì al datore di lavoro un importo corrispondente all’onere a suo carico per la contribuzione previdenziale correlata in favore degli interessati. Per la prestazione di cui al presente comma le Parti convengono di destinare il 100/o delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.

Comma 13

L’art. 5, comma 3, primo alinea, del Verbale di accordo 29 gennaio 2018, è depennato.

Comma 14

A far tempo dal 1° gennaio 2024, gli accordi previsti dal terzo alinea del medesimo art. 5, comma 3, del Verbale di accordo 29 gennaio 2018, possono essere stipulati anche al di fuori dei processi di ristrutturazione.

Comma 15

Le Parti condividono altresì, a far tempo dal 1° gennaio 2024, che l’importo della prestazione di cui al citato art. 5, comma 3 del Verbale di accordo 29 gennaio 2018, è aumentata a C 90 per giornata/uomo. Per la prestazione di cui al presente comma le Parti convengono di destinare il 150/o delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.

Comma 16

Per la prestazione di cui all’art. 6 del Verbale di accordo 29 gennaio 2018, le Parti convengono di destinare il 1,1% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.

Comma 17

In appendice n. 10 è riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio 2012 con le modifiche derivanti dal presente articolo.

Comma 18

Considerati i positivi risultati ottenuti dal Fondo per l’occupazione, le modalità di funzionamento – incluso quanto previsto con il Verbale di accordo 29 gennaio 2018 – e di finanziamento dello stesso, sono prorogate sino alla data di scadenza del presente accordo di rinnovo, fermo l’espletamento delle residue attività connesse all’operatività del Fondo.

NORMA TRANSITORIA

Per le domande di prestazione relative ad assunzioni/stabilizzazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023, trova applicazione quanto previsto dall’art. 34, comma 6 del CCNL 19 dicembre 2019.

In fase di redazione del testo coordinato i contenuti del Verbale di accordo 29 gennaio 2018 confluiranno nel presente contratto nazionale.

Il Comitato di Gestione di Enbicredito è incaricato di assumere le decisioni necessarie per rendere operativo quanto previsto dal presente articolo, presidiandone la realizzazione.

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