CCNL BancariCapitolo VIII: Politiche sociali, di salute e di sicurezzaArt. 71 – Pausa per addetti ai centralini

Art. 71 – Pausa per addetti ai centralini

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Comma 1

A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa dall’impresa una pausa di mezz’ora nella giornata, divisibile anche in due periodi.

Comma 2

Qualora al centralino siano contemporanea­ mente adibiti più operatori, la pausa deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.

Se al centralino è adibito un unico operatore, la pausa viene concessa ove risulti possibile la sostituzione dell’interessato nelle anzidette mansioni.

Comma 3

Detta pausa assorbe fino a concorrenza le ana­loghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.

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