Comma 1
A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa dall’impresa una pausa di mezz’ora nella giornata, divisibile anche in due periodi.
Comma 2
Qualora al centralino siano contemporanea mente adibiti più operatori, la pausa deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.
Se al centralino è adibito un unico operatore, la pausa viene concessa ove risulti possibile la sostituzione dell’interessato nelle anzidette mansioni.
Comma 3
Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.
