CCNL BancariCapitolo VIII: Politiche sociali, di salute e di sicurezzaArt. 70 – Videoterminali

Art. 70 – Videoterminali

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Comma 1

La lavoratrice/lavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d’ora.

Comma 2

Le lavoratrici/lavoratori di cui al comma prece­dente che siano inseriti nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata – in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo – a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al comma 4 dell’art. 106.

Comma 3

In caso di accertata inidoneità della lavora­trice/lavoratore di adibizione ai videoterminali, l’impresa adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di avvi­cendare gli interessati in altre mansioni.

Comma 4

Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. Sono, comunque, fatti salvi gli effetti di quanto previsto dall’art. 94, ultimo comma, del contratto collettivo nazio­ nale 11 luglio 1999.

NOTA A VERBALE

Ai fini dell’applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali la lavoratrice/lavoratore cui sia affidato in modo abituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall’applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

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