CCNL BancariCapitolo VIII: Politiche sociali, di salute e di sicurezzaArt. 72 – Indennità per centralinisti non vedenti

Art. 72 – Indennità per centralinisti non vedenti

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L’indennità giornaliera per i centralinisti non vedenti prevista dalla legge n. 113 del 29 marzo 1985 è fissata in € 6, elevata ad € 7 in caso di settimana lavorativa distribuita su cinque giorni.

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