CCNL BancariCapitolo X: Addestramento, formazione, criteri di sviluppo professionale e di carriera, valutazione dei lavoratoriArt. 76 – Formazione

Art. 76 – Formazione

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Comma 1

Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in materia di formazione rientra nell’ambito di Enbicredito.

Comma 2

Avuto riguardo ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua – il cui testo si riporta in appendice n. 8 al presente contratto – e fatto salvo quanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in relazione alle previsioni di legge, la formazione continua del personale:

  • rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
  • concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;
  • assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;
  • assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.

Comma 3

Pertanto, l’impresa promuove corsi di formazione professionale – nei confronti del personale in servizio con contratto non a termine – secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2000, delle seguenti previsioni:

  • a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
  • b) un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 13 retribuite (8 fino al 31 dicembre 2023), da svolgere in orario di lavoro e le residue 13 non retribuite (18 fino al 31 dicembre 2023), da svolgere fuori dal normale orario di lavoro, la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.

Comma 4

A ciascuna lavoratrice/lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.

Comma 5

Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’impresa, su richiesta delle lavoratrici/lavoratori, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l’effettuazione.

Comma 6

La formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell’ambito di iniziative promosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita.

Comma 7

Le eventuali ore di formazione non fruite dalla lavoratrice/lavoratore nel periodo annuale o pluriennale, fissato ai sensi del presente articolo, potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo suindicato.

Comma 8

Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora l’impresa apporti sostanziali modifiche in materia. Nell’am­ bito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti. Nell’ambito di tale valutazione verranno tenute in adeguato conto le esigenze del personale diversamente abile.

Comma 9

Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale.

Comma 10

All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell’ambito di quelle imprese che per la loro dimensione, per l’appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità.

Comma 11

Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rile­vanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le imprese organizzano – utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal presente articolo – corsi di riqualificazione del personale interessato.

Comma 12

Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle imprese per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione delle lavoratrici/lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Efficacia ed effettività della formazione

Con­siderato il valore strategico della formazione quale strumento per accompagnare la realizzazione delle profonde trasformazioni in atto nel settore bancario, nonché quale strumento essenziale per la tutela dell’occupazione le Parti – ferma l’importanza della formazione in aula – convengono sull’opportunità di creare le condizioni organizzative e di contesto che ne favoriscano la diffusione e la piena fruibilità, anche attraverso l’utilizzo dei canali digitali, assicurando in tal modo l’efficacia e l’effettività del processo formativo.

Formazione flessibile (c.d. Smart Learning)

Alla luce di quanto indicato in tema di diffusione, fruibilità ed efficacia della formazione, nonché al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Parti riconoscono l’interesse all’adozione di modalità innovative di fruizione dei pacchetti formativi previsti dal presente CCNL o di ulteriori corsi organizzati dalle imprese, cogliendo le opportunità offerte dalle moderne tecnologie.

Le Aziende e i Gruppi che non si siano già dotati di una propria regolamentazione potranno realizzare anche a titolo sperimentale modalità di formazione flessibile, intesa quale modalità innovativa di fruizione a distanza della formazione che si realizza, su base volontaria, in luogo diverso dalla sede di assegnazione attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, senza pregiudizio sulla operatività delle unità di appartenenza delle lavoratrici/lavoratori interessati.

A tal fine, le Aziende e i Gruppi individueranno e illustreranno agli organismi sindacali aziendali, nell’ambito dell’incontro di cui al comma 8 del presente articolo, i contenuti, la durata massima e le modalità di fruizione della formazione flessibile, nonché il personale destinatario.

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